FUORI DAL TEMPIO DI SALOMONE GLI SPERGIURI!

a cura di Pasquale A. Di Todaro

Roma, 7 gennaio 2015 – Buon anno Fratelli e Sorelle e che il G:.A:.D:.U:. esaudisca tutti i vostri desideri. Il mio è quello che una iscritta alla massoneria, anche se Gran Maestra di una Obbedienza Massonica, Maria Grazia Pedinotti, mi faccia le sue pubbliche scuse per le diffamazioni che va spandendo a piene mani sulla mia persona e, potendo io smentire inequivocabilmente quanto questa signora va cianciando, mi appresto a pubblicare quanto dimostrerà la mia estraneità ai fatti addebitatimi.

Un giornalista che si rispetti di cosa ha bisogno? Di tre sole cose: una penna, un foglio di carta e… un registratore; oppure, un computer, una linea internet e l’immancabile registratore. Ebbene, mi direte, questo cosa c’entra? C’entra eccome!

Se una persona, e questo è il caso della signora in oggetto, nega persino un suo sms e quindi un suo scritto (di cui si pubblica una riproduzione qui di fianco in risposta ad una mail inviata al sottoscritto il 07/04/2014 ora 19.56), come bisogna comportarsi quando si è a colloquio con lei?smsPedinotti Registrando i colloqui! Ed è ciò che è stato fatto per non venire successivamente smentiti e, quando con una mail molto garbata gli si richiedono pubbliche scuse, che fa? Ti fa rispondere minacciosamente da “bottiglia vuota” (così definito in presenza dei sorveglianti di loggia e anche qui abbiamo come testimonianza uno scritto) e  Suo avvocato, il quale afferma che la mail è diffamatoria e ingiuriosa, e voglio sperare per lui che non abbia letto il testo ma che si sia fidato della sua cliente, altrimenti … ogni commento sarebbe superfluo ma, per sua informazione, alla fine dell’articolo pubblico le sentenze della Cassazione in cui si ritengono lecite le registrazioni effettuate anche all’insaputa di altre persone, purchè chi le effettua sia presente.

Ora, e qui mi rivolgo alla signora Maria Grazia Pedinotti Gran Maestra del Somi: “le vuole fare queste scuse in modo pubblico come richiesto anche nella mail inviatagli e ritenuta dal suo … legale ingiuriosa e diffamatoria? O debbo continuare con la pubblicazione delle trascrizioni? Perchè vede, lei mi chiese tra le altre cose, di stilare tre tavole di accusa per alto tradimento per il suo Vicario, per un suo Aggiunto e per il Gran Segretario dell’Obbedienza ma, se questi leggono le trascrizioni, è certo che la tavola per Alto Tradimento questi la faranno a lei. Sempre che la Giustizia Massonica abbia un senso e non sia asservita”.

In mancanza delle scuse: alla prossima e in ogni sede.

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Molte volte ci siamo posti la domanda se registrare le conversazioni telefoniche, audio e video di nascosto sia legale.
In molte occasioni siamo stati scoraggiati dal farlo perchè spaventati dal rischio di subire una denuncia o perchè pensavamo di essere in possesso di prove non utilizzabili nel processo.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la registrazione audio delle conversazioni è legale. Lo dicono le sentenze numero 7239 del 1999 e la numero 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima, in particolare sancisce che «le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte “di nascosto”, sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta “registrazione audio” rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice».

LIMITAZIONI

Passeggiare dotati di macchine fotografiche e di piccoli registratori audio si può. Riprendere e registrare senza limiti no. Su questo punto la Corte è chiara. La registrazione audio e video (anche segreta) non è un reato, se a farla è chi è presente alla conversazione. Inoltre è possibile divulgarla a meno che non vi siano specifici divieti (come il segreto d’ufficio).

RISERVATEZZA E PRIVACY
E se l’intercettato dovesse contestarci la presunta violazione della privacy e della riservatezza?
Per la Cassazione la registrazione ha valore se chi la esegue partecipa o assiste alla conversazione, dunque non è uno strumento utilizzabile da terzi che dunque non possono captare conversazioni altrui. Differentemente, sarebbe nel caso in cui un persona, estranea alla conversazione, intercettasse, comunicazioni o conversazioni altrui macchiandosi di reato di intercettazione illecita.«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».

LA REGISTRAZIONE COME DIFESA
C’è ancora di più. La registrazione audio del colloquio per la Corte è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per tutelarsi da abusi, minacce, insulti e ricatti. E costituire quindi una “prova” da custodire in un cassetto ed utilizzare in tribunale all’occorrenza.È legittima l’utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico o memoria digitale da parte di uno degli interlocutori (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).