Il “buco nero” del Fondo Casella. Intervista con il penalista avv.Ciasco ed il costituzionalista avv. Di Marziantonio

servizio a cura di Pasquale A. Di Todaro

R o m a,  22 aprile 2015 – I lavoratori poligrafici sono in subbuglio ed in ambascia perché il “Fondo Casella” che eroga loro le pensioni integrative, ha ridotto nel 2014 del 25% e, nel 2015 per un altro 25% per complessivi 50% l’emolumento delle pensioni e, dicono, per un periodo limitato nel tempo in quanto le casse del Fondo non sono più in grado di sostenere quanto previsto dallo Statuto e da quanto versato dai lavoratori.pozzo

Sei pensionati romani del Corriere della Sera, dopo essersi tra loro consultati, e avendo notato che su un social network nascevano dei comitati per lo più facenti capo ad ex sindacalisti o a loro riconducibili, hanno rotto gli indugi ed hanno interpellato un penalista, l’avv.Alessio Ciasco (tel. 3926391180 e-mail: ciasco.alessio@libero.it), ed un costituzionalista, l’avv. Fabio Di Marziantonio (tel. 3357076956 e-mail: fabiodimarziantonio@virgilio.it), ai quali hanno dato mandato di difendere, in ogni sede, i loro interessi ritenendo ingiustificati il dimezzamento della loro pensione integrativa.

toghe-avvocati-2L’avv. Ciasco per prima cosa ha fatto periziare i bilanci degli anni 2012 e 2013 e, alla luce di quanto asserito dai periti, ha sporto denuncia querela per appropriazione indebita mentre l’avv. Di Marziantonio sta preparando un ricorso contro la COVIP (l’ente statale preposto al controllo dei bilanci dei Fondi), per omesso controllo sui bilanci del Fondo Casella.

Per avere maggiori delucidazioni e per fugare i dubbi che ad ogni piè sospinto vengono avanzati da più parti e purtroppo, anche da pensionati che non hanno altro da fare se non denigrare il lavoro dei legali ed i sacrifici economici di altri loro colleghi e sperando, da veri crumiri o sindacalisti o ex tali, quali si palesano, che gli si tolgano le castagne dal fuoco come si suol dire,cornetti e beneficiare dei sacrifici altrui (che per loro sfortuna così non sarà e che tra l’altro ci portano pure jella), abbiamo rivolto ai due legali alcune domande:

D.Avv. Ciasco, può illustrarci le conclusioni a cui sono giunti i periti?

R. – Le conclusioni a cui sono giunti i periti che hanno esaminato dettagliatamente la Perizia (pagataperiticommercialisti dai vostri colleghi di Roma), si è evinto che il Fondo Casella è un fondo pensione integrativo che ha tre linee di investimento: una di breve, una di media e una di lunga durata; l’ultima riguarda solo investimenti azionari, la seconda mista, la prima solo obbligazionaria. Ovvero, man mano che ci si avvicina alla pensione, si cambia linea di investimento. Il problema è nato su investimenti sbagliati sui fondi azionari i quali sarebbero dovuti essere sanati con la vendita e non  la svendita del patrimonio immobiliare il quale era valutato €65 milioni ed il rimante €12 milioni; paradossalmente, i fondi di investimento nel 2012, salivano con utili al 5%, anno 2012. Il fondo, inoltre, versava in una situazione di agire a recupero del proprio credito verso gli editori, o di disinvestire i soldi ricavati dal buon andamento del mercato azionario, LEDENDO, quello che noi penalisti chiamiamo, diritto acquisito. Esempio, so che prendo “A” mi impegno finanziariamente per “A”. Il fatto penale è avvenuto quando i soldi guadagnati, invece di ripagare i buchi di bilancio,  sono usciti con perizie e parcelle gonfiate, agli stessi appartenenti del fondo del Consiglio di Amministrazione palesando una sottrazione e appropriazione indebita. La competenza territoriale, è Roma.

D. – Quali sono gli eventuali reati di cui i membri del C.d.A del Fondo Casella si è reso responsabile?

manetteR. – APPROPRIAZIONE INDEBITA – L’appropriazione indebita è una fattispecie di reato riconosciuta – con diverse denominazioni – in numerosi sistemi giuridici contemporanei (embezzlement nella Common law britannica, abus de confiance nel sistema giuridico francese, ecc.) con il comune denominatore di appropriazione di beni di cui si sia già in possesso, a differenza del furto che presuppone anche una presa di possesso del bene alienato.

Nell’antichità essa si confondeva nel più generale concetto di “furto”. Alcuni casi di appropriazione indebita vengono descritti come furtum nelle leggi delle XII tavole, e tale concezione continua anche nel Digesto. Solo a partire dal tardo medioevo una distinzione tra furtum proprium e furtum improprium (quest’ultimo caratterizzato in genere dal detenere già i beni in proprio possesso), comincia a prevedere una distinzione tra le due fattispecie[1].

Nel diritto penale italiano

Nel sistema giuridico italiano, l’appropriazione indebita appartiene alla categoria dei “delitti contro ilcodice patrimonio”. Il reato viene così descritto dall’art. 646 del Codice Penale: « Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61. »

Nasce come specificazione del delitto di furto: se questo garantisce la proprietà attraverso la tutela del possesso, l’appropriazione indebita difende i diritti del proprietario quando una violazione del possesso non vi è stata, perché il bene è già nella sfera possessoria del reo e questo gli permette di far la cosa propria senza sottrarla. Il bene giuridico tutelato, un tempo individuato nel generico diritto di proprietà, è oggi identificato nell’interesse di un soggetto diverso dall’autore del fatto, al rispetto dell’originario vincolo di destinazione della cosa, ove però l’origine del vincolo sembra scaturire da qualsiasi fonte, pubblica o privata.

Presupposti

justice is servedPresupposto ovvio per l’integrazione della fattispecie criminosa in esame è dunque il possesso da parte dell’agente, ma secondo la dottrina dominante, il possesso a qualsiasi titolo, così come disciplinato dall’art. 646 c.p., non si identifica con il possesso esercitato animus rem sibi habendi, cioè con l’intenzione di esercitare sulla cosa oggetto dell’appropriazione i poteri riconnessi al diritto di proprietà o altro diritto reale, essendo sufficiente ad attribuire al soggetto la qualità di possessore, la facoltà concessa dal dominus di disporre della cosa al di fuori della sua sfera di sorveglianza (Cass. 17/6/1988 n. 7079). Il possesso viene identificato come un autonomo potere di fatto sulla cosa. Esso può essere fondato su qualsiasi titolo secondo il disposto dell’art. 646 c.p., e cioè su una legge, su un contratto e qualsiasi altra causa.

Un titolo per il possesso della cosa deve comunque sussistere, non potendo per esempio esservi appropriazione di un bene di provenienza illecita. Non ha importanza la natura specifica della fonte, ciò che assume rilievo è che non deve trattarsi di un titolo che ne trasferisca anche la proprietà, perché in tal caso non sarebbe ipotizzabile il reato. Secondo l’opinione dominante, è impossibile assumere a parametro la nozione civilistica di possesso, la quale così escluderebbe il reato di appropriazione in diverse figure, come per esempio nel caso dei soggetti qualificabili civilisticamente come detentori. Bisogna quindi determinare una concezione penalistica del possesso, ricomprendente qualsiasi situazione in cui vi sia una relazione materiale con la cosa, tanto che questa rientri nella sfera di signoria del soggetto non proprietario, accompagnata dalla coscienza e volontà di tale relazione materiale.

Condotta

Appropriarsi significa fare propria la cosa altrui di cui si ha il possesso; esige una connotazione di intenzionalità. Tradizionalmente si scompone il concetto in due momenti: l’espropriazione e l’impossessamento. Solo con quest’ultimo avviene la cosiddetta interversione del possesso.

Oggetto

Oggetto sono l’altrui denaro o altra cosa mobile. Tra queste rientra ogni cosa avente un valore intrinseco, anche non patrimoniale, ma non le idee.

Pena

La pena prevista per siffatta violazione è quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multadetenuto fino a 1.032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito, la pena viene aumentata; in quest’ultimo caso e quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell’art. 61 c.p., la procedibilità è d’ufficio. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.

Differenze

L’appropriazione indebita è un reato disciplinato dall’art. 646 c.p., molto affine al furto, ma differente per il fatto che nel furto il reo si impossessa della cosa altrui (Art. 624 c.p. “…s’impossessa … sottraendola a chi la detiene”), mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo (Art. 646 c.p. “…di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

SOTTRAZIONE fraudolenta

Art. 627 Codice Penale. Sottrazione di cose comuni. Il comproprietario [c.c. 1100], socio [c.c. 2247] o coerede [c.c. 588] che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito [c.p. 649], a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206 (1).
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (2) (3).ultima cena
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(1) Comma così sostituito dall’art. 93, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero, la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall’art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall’art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

D. – Può spiegarci come sono stati impiegati i 60 milioni di euro che il Fondo ha messo a bilancio dopo l’alienazione del patrimonio immobiliare?immobili

R. – sono usciti con perizie e parcelle gonfiate agli stessi appartenenti del Fondo del Consiglio di Amministrazione palesando una sottrazione e appropriazione indebita.

Dispositivo dell’art. 8 Codice di Procedura Penale

  1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato[390, 701, 724, 731 c.p.p.] (1). Nel caso di specie il luogo ove ha sede il Fondo, ovvero, Roma.

Ed ora alcune domande al costituzionalista avv. Fabio Di Marziantonio

D. – Alla luce della risposta che la COVIP ha già dato ad un altro legale sullo stesso argomento, lei come intende procedere?covip

R. – Richiedendo alla COVIP il motivo del mancato controllo inoltre, ai sensi del vostro statuto, è possibile farsi liquidare dietro sentenza le riserve matematiche poste in essere dal 1995 ad oggi.

D. – Se ci fosse, come sembra, una responsabilità della COVIP per la mancata vigilanza sui bilanci del Fondo Casella, quali possono essere le conseguenze?

R. – La conseguenza potrebbe essere un commisariamento della stessa COVIP

Domande comuni ad ambedue i legali

D. – Dopo aver incontrato nei giorni scorsi i pensionati del Fondo Casella di Milano, Venezia, Padova e Genova, cosa avete potuto arguire sulle loro reali intenzioni?

R. – penso che siano stati incontri positivi.

D. – Per fare chiarezza una volta per tutte, a quanto ammontano, analiticamente le spese legali per ambedue i procedimenti?

parcelle avvocatiR. – IL COSTO DELL INTERA AZIONE è di €500 (cinquecento) A TESTA COSI COMPOSTI: €300 (trecento) COPRONO LE SPESE DI PERIZIA, DELLE MARCHE DA BOLLO, I CONTRIBUTI UNIFICATI PER IL CIVILE, NOTIFICHE, IVA E IL CAP; €200 (ducento) ONORARI PER TUTTE E DUE LE AZIONI OVVERO €100 (cento) A SINGOLA AZIONE. PER INIZIARE ED ADERIRE, IO ED I COLLEGHI CHIEDIAMO €200 (ducento) DI ANTICIPO E GLI ALTRI €300 (trecento) IN 3 RATE DI €100 (cento) AL MESE.

D. – Il Fondo Casella ha circa 32 dipendenti, sembra assunti con contratto poligrafici pur non essendo né un’azienda stampatrice, né svolge professione editoriale. A tal riguardo, ritenendo eccessivo il numero degli addetti, non sarebbe stato il caso di diminuirne il numero in un momento di crisi così grande per il Fondo? E soprattutto, come giudicate il comportamento del C.d.A. che, mentre diminuisce le pensioni, si aumenta l’emolumento?

R. – Come detto avevano numerose azioni da intraprendere prima di ridurre la vostra pensione.

D. – Cosa c’è di vero, se a voi risulta con certezza, che il Fondo stia per liquidare ad una parte dei pensionati, in particolar modo a sindacalisti o sindacalizzati, la “riserva matematica” da loro maturata per poi passare, ciò che resta del Fondo, ad altra gestione depauperando ulteriormente le esangui casse del Fondo e praticamente una ulteriore diminuzione della pensione per gli aventi diritto?

R. – su tale fatto non possiamo rispondere in quanto ci sono indagini in corso.

D. – Uno dei sei pensionati romani intende recarsi presso il Comando Generale dellaguardia di finanza Guardia di Finanza per raccontare ciò che succede e dare avvio più celermente al lavoro d’indagine: Voi cosa ne pensate? Non si potrebbe chiedere al magistrato, alla luce di queste voci, un intervento urgente in base all’ex art.700 del Codice di Procedura Penale, affinchè blocchi queste manovre salvaguardando però, l’erogazione delle pensioni spettanti ai lavoratori?

R.Per quanto concerne il penale è stata già richiesta una procedura d’urgenza, per il civile, attendiamo l’adesione di molti pensionati del Fondo affinchè trovi riscontro una procedura cautelativa.